Uno strumento per trovare la soluzione a situazioni di sovraindebitamento

La LEGGE 3/2012 definisce il SOVRAINDEBITAMENTO quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo stato determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il debitore sovraindebitato deve AGIRE TEMPESTIVAMENTE per evitare che la propria posizione finanziaria ed economica peggiori al punto da divenire ingestibile. Per far ciò egli trova nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tramite l’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI un ADEGUATO SUPPORTO DI CONSULENZA per il tramite di professionisti con specifici requisiti di qualificazione e comprovata esperienza.

La LEGGE 3/2012, anche conosciuta come “legge antisuicidi”, disciplina le situazioni di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza dei SOGGETTI ESCLUSI DAL FALLIMENTO: comuni cittadini, consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start up, imprenditori non commerciali o imprenditori commerciali che non raggiungono i requisiti dimensionali richiesti per il fallimento, consentendo loro di raggiungere un ACCORDO AGEVOLATO con i creditori e di estinguere il proprio debito.

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) dei Commercialisti fornisce anche un servizio gratuito di prima informazione sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per tutti coloro i quali volessero preliminarmente analizzare la propria situazione di disagio finanziario verificando se rientrante fra le previsioni di applicazione della Legge. Il servizio si sostanzia nella VERIFICA DELL’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL RIMEDIO IN CAPO AL DEBITORE ed ha come oggetto l’informazione e l’orientamento sulle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Le procedure previste dalla legge 3/2012 sono tre: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio.

Piano del consumatore

Il PIANO DEL CONSUMATORE prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti ed è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa o commerciale o professionale eventualmente svolta. Il piano del consumatore prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del Giudice trattandosi di una procedura di natura concordataria. Il Sovraindebitato, a seguito dell’incarico conferito al Gestore dell’OCC, formula una proposta di soddisfacimento dei creditori che viene presentata al Giudice competente il quale accertata la validità e la fattibilità della proposta e la meritevolezza del Sovraindebitato procede all’omologazione del piano.

Accordo di composizione della crisi

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento) ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori. E’ strutturato come un concordato preventivo. Il Sovraindebitato, a seguito dell’incarico conferito al Gestore dell’OCC, formula una proposta di soddisfacimento dei creditori che viene presentata al Giudice competente che la sottopone al voto dei creditori, la maggioranza richiesta per l’omologazione dell’accordo è del 60% dei crediti.

Liquidazione del patrimonio

La LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti (dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione) ad eccezione dei beni aventi carattere personale, eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest’ultima forma di composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste in un procedimento di liquidazione analogo a quello fallimentare e, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del Giudice. Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale (salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.), le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Con il decreto di apertura della procedura vengono sospese le azioni cautelari o esecutive.

L'OCC dei Commercialisti di Vicenza

L’OCC dei Commercialisti di Vicenza è stato iscritto al Ministero a fine 2016 ed oggi risulta essere il maggior Organismo di gestione della crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012 del Triveneto per numero di pratiche gestite. Lavora in stretto contatto ed in continuo aggiornamento con il Tribunale di Vicenza. Conta oltre 50 Commercialisti Iscritti nell’apposito albo Ministeriale dei Gestori ed è coordinato e gestito da un Referente che è il Presidente dell’Ordine. I Gestori sono particolarmente preparati professionalmente e soggetti ad aggiornamento professionale obbligatorio e formazione continua.

La sede dell’OCC è presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza in Contrà Del Monte n.13.

Documentazioni

Decreto ministeriale di iscrizione

Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi

Elenco dei Gestori